L’idea di Sion arrivò in America trecento anni prima del sionismo di Herzl con i Padri Pellegrini, che fondarono una colonia a Plymouth, sulla costa del Massachusetts, nel New England, nel 1620, decisi a dar vita alla Nuova Gerusalemme. Il loro sforzo religioso li avrebbe portati a usare il linguaggio biblico e a fornire, perciò, una sorta di background al successivo movimento sionista, che, negli Stati Uniti, troverà forti appoggi anche nel cristianesimo protestante e nei suoi rappresentanti, i cosiddetti “sionisti gentili”. Lo stretto legame tra cultura americana e prodromi del sionismo darà vita a quelli che noi oggi conosciamo come “diritti umani”, applicati anche nelle relazioni internazionali.
L’ebraismo prima e il sionismo poi si troveranno, soprattutto nel corso dell’Ottocento, a mobilitarsi di fronte ad alcuni casi specifici, come l’affare di Damasco del 1840, il caso Mortara del 1858 e la controversia relativa al trattato commerciale con la Confederazione elvetica, protrattasi fino al 1874. Si tratta di casi in cui gli ebrei si sentirono fortemente coinvolti: nel caso di Damasco, tredici ebrei erano stati imprigionati con l’accusa di omicidio rituale e torturati per estorcere loro una confessione; di fronte al rischio di una condanna a morte, gli ebrei londinesi e parigini, insieme al rappresentante americano a Londra, ottennero dal pascià d’Egitto il loro rilascio.
Qualche anno dopo, con il caso Mortara, gli ebrei americani fecero pressioni sull’amministrazione americana, all’epoca guidata da James Buchanan, scontrandosi, però, con la decisione di non interferire nelle decisioni di uno Stato straniero. Ma furono soprattutto le discriminazioni perpetrate nei confronti di cittadini americani di fede ebraica, che si recavano all’estero per motivi commerciali, ad aprire quella che cominciò a essere definita come la “questione ebraica”.
La prima controversia sorse con alcuni cantoni della Confederazione elvetica, che – discriminando alcuni cittadini ebrei americani – sollevarono il problema del rapporto tra potere degli Stati e potere federale. L’analogia esistente tra la struttura federale americana e quella svizzera portò molti ebrei del Sud degli Stati Uniti a vivere la frustrazione di una posizione di fatto estremamente contraddittoria. Essi si trovarono infatti a contestare la clausola del trattato elvetico-statunitense, che limitava ai soli cittadini americani di religione cristiana la possibilità di effettuare transazioni commerciali con i cantoni svizzeri. Così facendo, finirono per contraddire un principio di cui erano profondamente convinti, vale a dire il diritto dei singoli Stati di decidere autonomamente rispetto al potere centrale.
Il presidente americano dell’epoca, Millard Fillmore, aveva espresso fondate obiezioni riguardo a tale clausola: “È abbastanza certo che né per legge, né per trattato, né per qualsivoglia altra procedura ufficiale è competenza del governo degli Stati Uniti stabilire delle distinzioni tra i suoi cittadini fondate su differenze di credenze religiose”.
Il contrasto tra “trattamento nazionale” e “trattamento internazionale” riservato alle minoranze in genere e agli ebrei in particolare conduceva al sorgere di numerose frizioni nel rapporto tra gli Stati che avevano stipulato i trattati. Fu proprio la Svizzera a sollevare la questione, sostenendo che anche gli Stati Uniti praticavano discriminazioni tra uomini liberi e schiavi; gli Stati Uniti risposero che la Svizzera, però, era uno dei maggiori acquirenti dei prodotti delle piantagioni del Sud, in cui lavoravano gli schiavi. Di conseguenza, prevaleva il diritto degli Stati su quello federale, posizione sostenuta anche dalla Confederazione elvetica.
Quando, alla fine, il trattato venne ratificato il 6 novembre 1855 dal presidente Franklin Pierce, l’articolo I tanto contestato così proclamava: “I cittadini degli Stati Uniti d’America e i cittadini della Svizzera saranno ammessi e trattati sulla base dell’uguaglianza reciproca nei due paesi, laddove tale ammissione e trattamento non confligga con i provvedimenti legali e costituzionali, sia federali che statali e cantonali delle parti contraenti”.
Anni dopo, fu il rabbino riformato Isaac M. Wise ad assumere la guida della campagna per la revisione del trattato. L’appello non cadde nel vuoto e coinvolse buona parte dell’opinione pubblica e della stampa americana; contemporaneamente si tenne un incontro di ebrei e cristiani a Pittsburgh, seguito qualche tempo dopo dallo sviluppo di un movimento liberale a favore degli ebrei anche a Ginevra.
La questione della riforma del trattato elvetico-statunitense si protrasse per molti anni, fino alla presidenza Lincoln; e infatti, con la fine della guerra civile americana e la sconfitta della Confederazione, si arrivò a una soluzione della controversia, quanto meno sul piano dei principi. Negli Stati Uniti, l’abolizione della schiavitù fu sancita dal XIII emendamento alla Costituzione, ratificato nel dicembre 1865; contemporaneamente, in Svizzera, nel 1866, si tenne un referendum che dava ragione agli ebrei, i quali però poterono effettivamente beneficiare della modifica costituzionale elvetica soltanto a partire dal 29 maggio 1874.