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La giustizia tedesca assolve il paragone tra Israele e nazismo

Una Corte d’appello stabilisce che accostare Israele alla Germania hitleriana rientra nella libertà di espressione e non costituisce automaticamente un reato

Rosa Davanzo

Tempo di Lettura: 3 min
La giustizia tedesca assolve il paragone tra Israele e nazismo

Una sentenza destinata a far discutere riapre in Germania il dibattito sui limiti della libertà di espressione e sul significato della memoria dell’Olocausto. La Corte d’appello regionale superiore di Zweibrücken ha assolto una donna che aveva pubblicato su Instagram immagini che paragonavano Israele alla Germania nazista, ribaltando la condanna inflitta in primo grado. Secondo i giudici, quei contenuti, per quanto estremi e provocatori, rientrano nella tutela costituzionale della libertà di espressione e non rappresentano né un’apologia del nazionalsocialismo né un’incitazione all’odio penalmente perseguibile.

Il caso riguardava diversi post pubblicati sui social. In uno compariva una tabella che metteva a confronto le presunte pratiche dello Stato di Israele con quelle del Terzo Reich, affiancando la bandiera israeliana e quella nazista. Un’altra immagine mostrava una Stella di David contenente una svastica, accompagnata dagli hashtag #FreePalestine e #GazaUnderAttack. Il tribunale distrettuale di Ludwigshafen aveva ritenuto la donna colpevole di due violazioni della normativa tedesca sull’uso dei simboli di organizzazioni anticostituzionali, infliggendole una multa di 2.400 euro.

La Corte d’appello ha però annullato la condanna. Nelle motivazioni, i magistrati sostengono che la svastica non sarebbe stata utilizzata per glorificare il nazismo, bensì come strumento di una critica radicale nei confronti della politica israeliana. A loro giudizio, il riferimento al Terzo Reich rappresenterebbe anzi un paragone negativo e quindi una presa di distanza dai crimini nazisti.

I giudici hanno inoltre escluso il reato di istigazione all’odio. La sentenza ricorda che il diritto tedesco non vieta automaticamente qualsiasi paragone con il nazismo o con la Shoah. Per integrare un reato è necessario che tali affermazioni neghino, banalizzino o minimizzino i crimini del regime hitleriano in modo idoneo a turbare l’ordine pubblico. Secondo la Corte, quella soglia non è stata superata. Una critica, anche estrema o offensiva, rivolta a uno Stato straniero non basta, di per sé, a configurare un illecito penale.

La decisione è destinata ad alimentare nuove polemiche. Da anni numerosi studiosi dell’antisemitismo sostengono che il paragone sistematico tra Israele e il Terzo Reich costituisca una forma di demonizzazione dello Stato ebraico e rientri tra gli esempi di antisemitismo contemporaneo indicati dalla definizione operativa dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), pur non avendo automaticamente rilievo penale.

La sentenza della Corte di Zweibrücken, infatti, non afferma che il paragone sia storicamente fondato o moralmente accettabile. Stabilisce soltanto che, nelle circostanze esaminate, esso resta protetto dalla libertà di espressione prevista dall’ordinamento tedesco e non integra i reati contestati. Una distinzione giuridica che, inevitabilmente, continuerà a suscitare un acceso confronto pubblico.