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Genocidio a Gaza? Nessuna prova per il Procuratore della CPI

Karim Khan: “Sarebbe da procuratore imprudente muoversi per clamore, ci si muove sulle prove”

Bruno Talamo

Tempo di Lettura: 3 min
Genocidio a Gaza? Nessuna prova per il Procuratore della CPI

Da un’intervista rilasciata a Zeteo, piattaforma giornalistica online fondata dal giornalista Mehdi Hasan e molto seguita nell’area progressista americana, al procuratore capo della Corte Penale Internazionale (CPI) Karim Khan, emerge che egli non ha emesso un mandato d’arresto per il crimine di genocidio nei confronti del primo ministro Benjamin Netanyahu poiché – stando a quanto riferisce – sarebbe da procuratore “sconsiderato e imprudente muoversi semplicemente a causa del clamore: ci si muove sulle prove”.

È bene ricordare che Karim Khan si era autosospeso dalla sua carica per via delle accuse di “contatti sessuali non consensuali” con una sua sottoposta. Secondo una prima indagine delle Nazioni Unite, esisterebbero elementi di prova. Nonostante ciò, nell’intervista Khan auspica il proprio ritorno come procuratore capo, per continuare quell’inchiesta avviata due anni fa che lo ha portato a emettere mandati d’arresto non solo per i leader di Hamas ritenuti responsabili del massacro del 7 ottobre (Sinwar, Haniyeh e Deif), ma anche per i vertici di uno stato democratico come Netanyahu e Gallant, quasi a equipararli. Una linea che molti critici dell’ONU considerano coerente con l’ambiguità mostrata in questi anni verso Hezbollah e Hamas anche da parte del segretario generale António Guterres.

Tornando all’intervista, alla domanda se il crimine di genocidio sia fuori discussione, il procuratore fa notare che, nonostante le indagini siano ancora in corso per via delle altre accuse, “nessun crimine è fuori discussione, ma solo se ci sono prove”. Khan sottintende così che non possano esserci indagini per genocidio in assenza di elementi probatori.

In aggiunta a tutto questo, c’è da considerare anche l’altra corte dell’Aia, la Corte Internazionale di Giustizia, che dopo il ricorso presentato dal Sudafrica contro Israele non ha comunque confermato l’esistenza di un genocidio.Nel frattempo però, a causa di questo “clamore” mediatico, si è radicata a furor di popolo l’idea di un genocidio a Gaza.

Resta una domanda inevasa: perché l’accusa di genocidio non figura tra i capi di imputazione per Hamas?Nello Statuto di Roma della CPI, all’articolo 6, per crimine di genocidio s’intende “uno dei seguenti atti […] commessi nell’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”.

Il dato più difficile da dimostrare è l’intenzione specifica, e cioè l’intento distruttivo. Questo è stato un problema non da poco anche per i crimini commessi in Bosnia-Erzegovina, tanto da portare a circoscrivere il riconoscimento del genocidio al solo massacro di Srebrenica, poiché è piuttosto inverosimile che un governo proclami pubblicamente o per iscritto l’intenzione di pianificare un genocidio.

Non è il caso di Hamas. L’intento distruttivo costituisce infatti il fondamento ideologico del movimento terroristico. La carta costitutiva di Hamas del 1988 recitava: “Israele esisterà e continuerà a esistere finché l’islam non lo annienterà, così come ha annientato ciò che esisteva prima”.Da ciò consegue che l’organizzazione terroristica in questione non dovrebbe rappresentare un rompicapo giuridico, tanto che fin dall’inizio l’associazione Setteottobre ha avanzato una richiesta formale proprio alla Corte Penale Internazionale affinché promuovesse indagini anche sul crimine di genocidio commesso da Hamas il 7 ottobre.