Siamo all’ultimo giro di boa: dopo il via libera del Senato, il ddl per il contrasto all’antisemitismo, che recepisce la definizione IHRA, è atteso in Aula alla Camera il 2 ottobre. Ci è stato raccontato di una “legge bavaglio” che impedirebbe la critica alle politiche di Israele e addirittura introdurrebbe nuove ipotesi di reato. M5S e AVS hanno portato avanti una linea intransigente, sfociata nei sit-in tra cori e bandiere di Hamas ed Hezbollah; il PD, alla fine, sembra orientato al voto contrario, con l’eccezione dei pochi e coraggiosi riformisti favorevoli.
L’opposizione si regge su argomentazioni infondate (la definizione IHRA riconosce il diritto di criticare Israele e il ddl non introduce alcuna sanzione penale), ma anche faziose, visto che il testo recepisce un quadro giuridico già introdotto in Italia dal secondo governo Conte, sostenuto proprio da chi oggi si oppone. È il segno di un cambio di rotta, coerente con l’ambiguità di una parte della sinistra verso gli ambienti pro-Pal. Reazioni così scomposte dimostrano, in effetti, che il ddl ha toccato qualche nervo scoperto. Il primo è che costringe alla chiarezza.
Aiuta a capire cos’è e cosa non è antisemitismo. Non lo è la normale critica politica; lo è invece rifiutarsi di condannare senza “se” e senza “ma” i continui episodi di violenza antiebraica. È antisemita la retorica per cui è intollerabile aggredire un ebreo, è grave cacciarlo da un ristorante, è deplorevole inneggiare a organizzazioni terroristiche, “ma” se tutto ciò accade la colpa non è dell’aggressore, dell’oste o degli utili idioti che cantano lodi ai terroristi. È di Israele e delle sue politiche “genocidarie”. E siccome, per costoro, è sempre bene diffidare degli ebrei, se questi vogliono essere accettati devono meritarselo. In che modo? Prendendo le distanze da Israele, auspicabilmente con la stessa faccia afflitta dei registi di NAZA a Venezia e magari con quella misera postura che li ha resi invisibili sul palco e anche nella loro identità. Con la nuova legge finiranno gli alibi: chi continuerà a ragionare così non potrà più dirsi estraneo all’antisemitismo e perderà la patente di innocenza morale finora goduta.
C’è poi un secondo aspetto, passato forse in secondo piano nel dibattito, ma egualmente importante e relativo all’impatto della futura legge sull’azione amministrativa. I boicottaggi di imprese e università israeliane, gli spazi pubblici concessi a manifestazioni antisioniste e le lezioni nella scuola sull’“israelizzazione” della società si traducono in atti amministrativi che ripropongono il solito copione: si nega ogni intento antisemita, “ma” subito dopo si giustifica l’atto come risposta alle politiche di Israele, facendo ricadere sugli ebrei indistintamente le eventuali responsabilità del governo israeliano e riservando a quello Stato un metro di giudizio non applicato ad altri Paesi democratici. Compare perfino la “clausola di salvezza”: ebrei e israeliani possono sfuggire al boicottaggio e all’esclusione dalle manifestazioni, purché, ancora una volta, si dissocino da Israele.
Già oggi è lecito dubitare della legittimità di questi atti (ad esempio, per violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, sviamento di potere e contrasto con l’Accordo di associazione UE-Israele). Il ddl compie però un passo ulteriore. Adotta la definizione IHRA e i relativi indicatori e ne incorpora il contenuto nella fonte primaria, facendoli divenire parametri per il corretto esercizio dei pubblici poteri. Al contempo, la Strategia, relegata a soft law, trova nella legge un fondamento espresso, acquisendo ben altra forza e stabilità nell’ordinamento.
Il ddl parla a tutte le «istituzioni della Repubblica». Affida alla Strategia il compito di tradurre le finalità della legge in obiettivi e linee d’azione per le pubbliche amministrazioni, le quali rimangono vincolate al raggiungimento degli obiettivi e mantengono discrezionalità nelle modalità di attuazione. La legittimità dell’azione amministrativa deve, a sua volta, misurarsi con la definizione IHRA: ove gli atti si concretizzassero in una delle manifestazioni di antisemitismo individuate dagli indicatori – come la responsabilità collettiva o il doppio standard – potrebbero essere censurati anche per violazione della nuova legge.
Ne esce rafforzata anche la figura del Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, pure essa disciplinata dal ddl, le cui funzioni di impulso, monitoraggio e raccordo con le amministrazioni sono ben più incisive. La prassi applicativa ci dirà quanto la nuova legge inciderà sugli assetti e sull’azione delle amministrazioni. Ma anche solo scalfire il senso di immunità morale e giuridica di chi ha fatto delle campagne BDS un cavallo di battaglia all’interno delle nostre istituzioni è già di per sé un successo.