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Hezbollah, il Brasile boccia il terrorismo a pagamento

Una sentenza della giustizia brasiliana stabilisce che il movente economico non esclude la responsabilità di chi prepara consapevolmente un attentato terroristico.

Costantino Pistilli

Tempo di Lettura: 5 min
Hezbollah, il Brasile boccia il terrorismo a pagamento

Il 15 settembre 2026 la Corte Superiore di Giustizia brasiliana ha stabilito che chi partecipa consapevolmente alla preparazione di un attentato terroristico può essere condannato anche quando agisce principalmente per denaro. La decisione, presa all’unanimità, riguarda un uomo reclutato da una rete collegata a Hezbollah e solleva una questione che potrebbe interessare anche altri ordinamenti giudiziari. Può il movente economico escludere la responsabilità terroristica di chi prepara un attentato per conto di un’organizzazione?

Il caso è quello di Lucas Passos Lima, cittadino brasiliano coinvolto nell’Operazione Trapiche, l’indagine avviata nel novembre 2023 su un presunto piano contro obiettivi ebraici e israeliani. Dopo due viaggi in Libano, Lima aveva fotografato e filmato tre sinagoghe, un cimitero ebraico e l’ambasciata israeliana a Brasilia, raccogliendo informazioni anche su un rabbino. Aveva inoltre acquistato attrezzature di sorveglianza, ricevuto addestramento e cercato informazioni sulle vie di fuga dal Paese. Fu arrestato il 7 novembre 2023 all’aeroporto di San Paolo, al ritorno da Beirut, con oltre 5.000 dollari in contanti.

In primo grado era stato condannato a 16 anni, sei mesi e 22 giorni di reclusione per appartenenza a un’organizzazione terroristica e preparazione di atti di terrorismo. Nel 2025 il Tribunale regionale federale della sesta regione aveva però annullato la condanna per gli atti preparatori, ritenendo che la motivazione principale fosse economica. La pena era così scesa a sei anni, otto mesi e 18 giorni. Una distinzione apparentemente tecnica che aveva modificato radicalmente il trattamento penale di chi mette le proprie capacità al servizio di un’organizzazione terroristica.

Il pubblico ministero federale ha impugnato questa interpretazione, sostenendo che la legge antiterrorismo del 2016 richiede una finalità discriminatoria, senza pretendere che essa costituisca l’unico movente personale dell’esecutore. La Corte Superiore ha accolto il ricorso, osservando che un individuo può perseguire un guadagno economico e contemporaneamente partecipare consapevolmente a un piano diretto contro persone individuate per la loro religione o appartenenza etnica. Nel caso di Lima, i giudici hanno considerato anche le manifestazioni antisemite attribuite all’imputato e la scelta degli obiettivi.

La questione riguarda il modo in cui le organizzazioni terroristiche possono utilizzare persone estranee alla propria ideologia. Se bastasse dimostrare che un esecutore agisce per denaro per escludere il terrorismo, il reclutamento di criminali comuni offrirebbe un vantaggio anche sul piano processuale. L’organizzazione conserverebbe la propria finalità politica o religiosa, mentre chi prepara materialmente l’attentato potrebbe invocare un movente personale differente. La decisione brasiliana affronta precisamente questa possibile frattura tra mandanti ed esecutori.
In un’analisi pubblicata il 14 ottobre dal Washington Institute, il procuratore federale brasiliano Lucas Gualtieri descrive una strategia attribuita a Hezbollah che privilegerebbe il reclutamento di brasiliani economicamente vulnerabili, talvolta con precedenti penali e senza legami ideologici con il gruppo. Si tratta di persone che possono essere pagate per effettuare sopralluoghi, acquistare materiali o organizzare spostamenti. La loro distanza dagli ambienti estremisti renderebbe più difficile individuare il collegamento con gli organizzatori.

Secondo gli elementi emersi dall’indagine, il reclutamento avrebbe coinvolto almeno cinque cittadini brasiliani, avvicinati attraverso contatti personali e social network. Alcuni sarebbero stati inviati a Beirut, con viaggi e soggiorni finanziati dalla rete. Il compenso economico diventa così parte integrante del metodo operativo. Per gli investigatori il problema consiste nel ricostruire la consapevolezza dell’esecutore, distinguendo chi partecipa conoscendo la finalità terroristica da chi svolge attività criminali senza sapere a quale progetto stia contribuendo.

L’inchiesta ha inoltre individuato presunti trasferimenti per 658.269 dollari in criptovalute verso tre portafogli digitali individuati dalle autorità israeliane come strumenti di sostegno finanziario a Hezbollah e alla Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniani. Le operazioni sarebbero state effettuate attraverso la rete dell’intermediario finanziario Dante Felipini, coinvolto in un procedimento separato. Secondo Gualtieri, il sistema brasiliano di monitoraggio finanziario non avrebbe generato segnalazioni automatiche su quei movimenti. Un elemento che rivela quanto possano intrecciarsi i circuiti della criminalità economica e quelli del finanziamento terroristico.

La portata della decisione brasiliana ha tuttavia confini precisi. La Corte non ha stabilito che qualsiasi attività remunerata a favore di un’organizzazione terroristica costituisca automaticamente terrorismo. Ha chiarito che il movente economico non cancella la responsabilità quando esistono prove della partecipazione volontaria e consapevole a un piano fondato sulla discriminazione religiosa o etnica. È una distinzione essenziale, perché evita di trasformare il semplice rapporto economico in una presunzione di colpevolezza e, allo stesso tempo, impedisce che il pagamento diventi una giustificazione penale.

La decisione riguarda direttamente la legge brasiliana e potrebbe offrire un riferimento interpretativo ai magistrati di altri Paesi latinoamericani impegnati in indagini analoghe. L’eventuale influenza dipenderà dalle rispettive legislazioni e dalle prove raccolte nei singoli procedimenti. Il principio affrontato a Brasilia riguarda comunque un problema concreto della lotta al terrorismo internazionale, nel quale la distanza ideologica tra chi organizza un attentato e chi viene pagato per prepararlo può diventare uno degli strumenti utilizzati per nascondere la responsabilità dei mandanti.

La Corte ha rinviato gli atti al tribunale regionale federale affinché ridetermini la pena, lasciando ancora aperta la definizione del trattamento sanzionatorio di Lucas Passos Lima. La responsabilità per gli atti preparatori è stata invece ripristinata. Il denaro potrà continuare a spiegare perché un individuo abbia accettato un incarico criminale. Non basterà, tuttavia, a escludere la natura terroristica di un piano al quale abbia consapevolmente partecipato. Una distinzione che, dopo il caso brasiliano, potrebbe pesare anche nei prossimi processi contro le reti di reclutamento internazionale.