In risposta agli orrori della Seconda guerra mondiale contro le popolazioni civili, venne stipulata nel 1949 la Convenzione IV di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Si tratta di un protocollo di 159 articoli, suddivisi per Sezioni, che affronta una complessa problematica che rasenta il paradosso: come proteggere i civili in un contesto in cui sono coinvolti – è il presupposto – da un conflitto armato.
In sostanza, il trattato non proibisce di combattere laddove ci siano civili, ma indica possibili misure a cui i belligeranti devono attenersi per limitare i danni e le sofferenze delle popolazioni. Mi limiterò a sintetizzare le principali regole che vengono in ballo nei conflitti aperti, in particolare in quello tra Israele e Hamas, pur essendo consapevole che l’attinenza ai codici non potrà mai distogliere l’attenzione dalle tragedie umane che si determinano nel corso di una guerra.
Ma la ricostruzione delle norme che la comunità internazionale si è data è utile almeno a giudicare, con qualche informazione in più, la linea di condotta degli eserciti e delle milizie rispetto a quelle regole. Ed evidenziare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che — nonostante le difficoltà del territorio e l’abuso dei civili come scudi umani da parte di Hamas — l’IDF tenta di rispettarle, tanto che molte delle critiche rivolte a Israele (come gli spostamenti delle popolazioni da un capo all’altro della Striscia) riguardano linee di condotta adottate per adempiere a quelle prescrizioni.
Nel caso di un conflitto armato, le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento per malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, devono essere trattate, in ogni circostanza, con umanità e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.
A questo scopo, sono e rimangono vietati, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:
* a) le violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
* b) la cattura di ostaggi;
* c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
* d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito che offra le garanzie giudiziarie riconosciute come indispensabili dai popoli civili.
I feriti e i malati saranno raccolti e curati.
Sono protette dalla Convenzione le persone che, in qualsiasi momento o modalità, si trovino — in caso di conflitto o di occupazione — in potere di una delle parti belligeranti o di una potenza occupante, di cui non siano cittadini.
Se, sul territorio di una parte in conflitto, questa avesse serie ragioni di ritenere che una persona protetta dalla Convenzione sia giustamente sospettata di svolgere un’attività dannosa per la sicurezza dello Stato, o fosse accertato che svolga effettivamente tale attività, detta persona non potrà avvalersi dei diritti e privilegi conferiti dalla Convenzione qualora l’applicazione di tali diritti possa nuocere alla sicurezza dello Stato.
Le Parti in conflitto, dopo l’inizio delle ostilità, potranno costituire sul proprio territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone sanitarie e di sicurezza, organizzate per proteggere dagli effetti della guerra:
* i feriti e i malati;
* gli infermi;
* le persone anziane;
* i bambini sotto i 15 anni;
* le donne incinte;
* le madri di bambini sotto i 7 anni.
Gli ospedali civili, organizzati per prestare cure a queste categorie, non potranno essere attaccati in alcuna circostanza; essi devono essere rispettati e protetti. Tuttavia, questa protezione può cessare — dopo una specifica intimazione — soltanto qualora l’ospedale venga utilizzato per fini militari offensivi, al di fuori dei doveri umanitari.
Aiuti e corridoi umanitari
Grande rilievo ha assunto la questione degli aiuti umanitari. Ciascuna Parte dovrebbe garantire il libero passaggio di:
* medicinali,
* materiale sanitario,
* oggetti destinati alle funzioni religiose,
* viveri essenziali,
* vestiario,
* integratori alimentari per bambini sotto i 15 anni e donne incinte o puerpere.
Questo obbligo è subordinato alla certezza che:
* a) gli invii non vengano sottratti alla destinazione originaria;
* b) il controllo sia efficace;
* c) il nemico non tragga vantaggio evidente.
La parte che consente il passaggio può condizionarlo a un controllo sul posto da parte delle Potenze protettrici.
Le persone devono essere tutelate, in particolare:
* da atti di violenza o intimidazione,
* dagli insulti,
* dalla pubblica curiosità.
Le donne saranno specialmente protette contro:
* lo stupro,
* la coercizione alla prostituzione,
* qualsiasi offesa al pudore.
Sui cosiddetti “scudi umani”
La Convenzione stabilisce che nessuna persona protetta possa essere utilizzata come scudo umano, ovvero per mettere in sicurezza, con la sua sola presenza, determinati punti o regioni.
Sui trasferimenti forzati
La Convenzione vieta espressamente:
* trasferimenti forzati, in massa o individuali;
* deportazioni fuori dal territorio occupato;
* qualsiasi misura atta a causare sofferenze fisiche o sterminio delle persone protette.
Sono vietati:
* l’assassinio;
* la tortura;
* le pene corporali;
* le mutilazioni;
* gli esperimenti medici o scientifici non legati alla cura medica;
* le pene collettive;
* le misure di rappresaglia verso le persone protette;
* il saccheggio;
* la cattura di ostaggi.
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